Articolo 1
Ai sensi dell’art. 71 comma 2 della costituzione italiana: “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante proposte, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”.
Ai sensi dell’art. 6 della costituzione italiana: “La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.
Pertanto chiede la piena equiparazione del Napolitano, non più come dialetto, bensì come lingua pari a quella italiana.
Articolo 2
Lo studio della lingua Napoletana è reso obbligatorio per tutti gli studenti residenti negli ex territori dell’antico Regno di Napoli ovvero: Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia ed i territori laziali che facevano parte del medesimo regno.
La lingua Napoletana è introdotta come materia di studio obbligatoria nelle scuole elementari, medie inferiori, medie secondarie superiori, facoltativa ai corsi di laurea di lingua e letteratura moderna, di lingua e letteratura moderna con indirizzo artistico, musicale, teatrale, e di lingue e letteratura straniera.
Articolo 3
Per fare in modo che la lingua Napoletana abbia una precisa identità ed operi entro prestabiliti canoni grammaticali, lessicali, morfologici e sintattici, si ravvisa necessaria l’istituzione di una commissione composta da linguisti, esperti di teatro, musica, letteratura nonché di addetti ai lavori delle produzione letteraria Napoletana (scrittori e poeti) purché si tratti di personaggi di chiara fama e con una precisa conoscenza della lingua stessa.
Articolo 4
La commissione svolgerà il suo lavoro sulla lingua Napoletana in uso dal periodo medioevale, moderno e contemporaneo fino al secolo XIX, ispirandosi anche alla produzione letteraria, saggistica, musicale e teatrale dei tempi e aggiornandolo alle esigenze linguistiche contemporanee.
Il lavoro della commissione avrà una durata temporale che parte da un minimo di due mesi ed un massimo di diciotto.
La commissione dovrà produrre in via ufficiale i seguenti strumenti linguistici:
a) un vocabolario del lessico Napoletano
b) un testo di morfologia e sintassi
c) un testo di grammatica propriamente detta con relativa fonetica
Articolo 5
Allo scopo di rendere operativo lo studio della lingua Napoletana nelle scuole, verranno istituiti dei corsi di formazione a cui potranno partecipare tutti coloro che ne facciano richiesta tra i docenti che già insegnano italiano, anche tra quelli precari, e i laureati in lingue e letteratura moderna, lingue e letteratura straniera e lingue e lettere classiche che siano residenti nei territori di cui all’articolo 2 comma 1.
Articolo 6
La lingua e la letteratura Napoletana è insegnata nelle scuole di ogni ordine e grado fino agli istituti scolastici superiori, con un numero di tre ore settimanali.
L’insegnamento di lingua e letteratura Napoletana è introdotto in via facoltativa e pure propedeutica, presso gli istituti universitari pubblici e parificati di lingua e letteratura straniera, di lingua e letteratura moderna, di lingua e letteratura moderna con indirizzo artistico, musicale e teatrale.
L’intensità della difficoltà nell’apprendere tale disciplina è direttamente proporzionata sia al grado di istruzione scolastica o universitaria in cui si realizza il percorso del discente.